Mentre continua la triste stagione dei flambus, con mezzi che prendono fuoco e in pochi minuti si trasformano in grovigli di lamiere fumanti, l’Atac sembra essere scivolata proprio sulla gestione dei servizi anticendio, affidando un appalto a una società che non sarebbe stata in grado di dare tutte le garanzie in un servizio così delicato. A bocciare la scelta fatta dall’azienda di trasporti capitolina è stato il Tar del Lazio. Un altro scivolone per la spa alle prese con un difficile concordato, nel tentativo di evitare il fallimento, e nelle ultime settimane nella bufera tanto per la decisione dell’amministratore unico Giovanni Mottura di rafforzare il suo staff che per la scelta fatta come direttore generale di Franco Giampaoletti, dirigente capitolino impegnato nel monitoraggio delle controllate, per cui le opposizioni stanno dando battaglia, battendo sull’inopportunità, se non peggio, del vigilante che viene assunto dal vigilato. La procedura aperta per l’affidamento dell’appalto misto triennale relativo al servizio di gestione, conduzione, controllo e lavori di manutenzione ordinaria, correttiva e straordinaria per mantenere in completo stato di efficienza gli impianti di protezione antincendio, presso i siti di Atac, era stata aggiudicata, il 27 maggio scorso dal Consiglio di amministrazione dell’azienda, alla romana Gi.Fe. Costruzioni, alla guida di un raggruppamento temporaneo d’imprese. Una decisione impugnata con un articolato ricorso dalla Omnia Servitia srl, che già si occupa di tale attività per conto dell’azienda di via Prenestina. La ricorrente ha sostenuto di aver partecipato alla procedura selettiva in cui è stata prevista l’aggiudicazione mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con sistema di attribuzione di 70 punti per l’offerta tecnica e di punti 30 per l’offerta economica, e di essersi collocata al secondo posto della graduatoria. Omnia Servitia ha quindi lamentato la stessa ammissione alla procedura di Gi.Fe, precisando che, tra le condizioni di partecipazione alla selezione, era previsto che le aziende partecipanti dovessero aver conseguito un fatturato globale minimo nel settore specifico di attività di gestione, conduzione e controllo, manutenzione ordinaria programmata e correttiva delle attrezzature e degli impianti di protezione antincendio. L’8 novembre 2019 la vincitrice aveva stipulato un apposito contratto di avvalimento con la Società Prevenzione Incendio s.r.l. di Avezzano, per garantirsi tali requisiti, prevedendo che l’ausiliaria fosse obbligata a fornire i requisiti di fatturato per servizi specifici e “a mettere a disposizione tutte le risorse necessarie all’esecuzione del contratto e a subentrare all’impresa ausiliata nel caso in cui quest’ultima dovesse fallire nel corso della gara o non sia in grado di dare regolare esecuzione all’appalto”. Ma nelle clausole contrattuali contenute nel contratto di avvalimento non sarebbero stata poi prevista “a regime” una diretta esecuzione delle prestazioni dei lavori o dei servizi a carico dell’impresa ausiliaria. Tesi condivisa dai giudici. Per il Tar del Lazio, infatti, che ha annullato l’aggiudicazione, “il contratto di avvalimento attiene non solo al prestito del cosiddetto fatturato, ma anche alla capacità tecnico-professionale ed alla disponibilità di risorse umane e strumentali da impiegare nell’espletamento del servizio, rinvenendosi in esse quelle cosiddette “esperienze professionali pertinenti”, tali da comportare il diretto coinvolgimento dell’impresa ausiliaria, nel caso di specie non supportato da espressa e specifica dichiarazione”. Insomma non si può fare anticendio senza esperienza specifica nell’anticendio. E la scelta di Atac, proprio come molti bus, è finita bruciata in un’aula di giustizia amministrativa.
04/12/2020